Art. 16.
(Nucleo speciale di polizia valutaria).

      1. Al nucleo speciale di polizia valutaria del Corpo della polizia tributaria di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, purché non in contrasto con i princìpi generali contenuti nella presente legge.